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La responsabilità di chi possiede animali con particolare riferimento alla api

PARTE GENERALE INTRODUTTIVA
1.LA RESPONSABILITÀ CIVILE.
1.1. Nozione. La responsabilità civile per i danni causati dagli animali è regolata dall'art. 2052 c.c.. E' opinione comune, in dottrina ed in giurisprudenza, che tale disposizione preveda un caso di responsabilità oggettiva. Ora, per sua definizione, la responsabilità oggettiva non ammette scusanti (salvo il fatto di terzi non connesso con l'attività per la quale è stabilità la responsabilità oggettiva, oppure il fatto esclusivo del danneggiato): una compagnia aerea, ad esempio, risponde dei danni che l'aeroplano abbia cagionato a persone o a cose anche per causa di forza maggiore (se un aereo, colpito da un fulmine, cade a terra, la compagnia è tenuta a risarcire i danni). Chi possiede animali, invece (come chi ha in custodia delle cose), può invocare anche il caso fortuito per evitare il risarcimento. La ragione di questa eccezione (che, a mio parere, dovrebbe indurre a parlare di responsabilità "quasi" oggettiva) è da cercare assai indietro nel tempo.
1.2. Le origini. Le origini della norma epressa dall'art. 2052 c.c. sono antichissime, risalendo addirittura al primo codice di leggi dei latini: le XII tavole, databili intorno al 450 a.C. In esse è prevista la cosiddetta "actio de pauperie", in base alla quale il danno cagionato dall'animale era considerato un illecito civile ed era punito con un'ammenda (pena pecuniaria) a carico del padrone dell'animale; questi, tuttavia, poteva evitare il risarcimento in denaro trasferendo al danneggiato la proprietà dell'animale che aveva causato il danno (iux noxae dandi). L’actio de pauperie rappresenta un vero esempio di responsabilità oggettiva: il padrone dell'animale non aveva alcuna scusante, né per caso fortuito, né per forza maggiore. Solo molto tempo dopo, nel VI secolo d.C. (cioè quasi mille anni dopo le XII tavole), sotto l'impero di Giustiniano, nel procedere alla revisione globale delle leggi dello Stato Romano, i compilatori introdussero un'attenuazione: il padrone poteva evitare il risarcimento in denaro o la consegna dell'animale se dimostrava che il comportamento di quest'ultimo, da cui era derivato il danno, era "contro naturam", cioè: anormale. Possiamo scorgere in questa attenuazione l'origine dell'attuale scusante per caso fortuito.
1.3. Il caso fortuito. Abbiamo visto che, esattamente come in tutti gli altri casi di responsabilità oggettiva previsti dal nostro ordinamento, il possessore di un animale che abbia causato un danno può evitare il risarcimento se il fatto è dipeso integralmente dall' azione di terzi totalmente estranei alla sua attività (così, un allevatore di cavalli non risponderà dei danni causati dal cavallo rubato da un evaso per fuggire tra i campi) o se esso è conseguenza esclusiva del comportamento colposo del danneggiato (è stata ravvisata la colpa esclusiva del danneggiato nel- la condotta di chi, passando dietro ad un cavallo, faccia cadere in terra un mazzo di chiavi nelle immediate vicinanze dell'animale, senza adottare alcuna cautela nel raccoglierlo); ma, a differenza delle altre ipotesi di responsabilità oggettiva (a parte quella per custodia di cose), il possessore di animali è anche scusato dal caso fortuito, che si verifica quando l'evento dannoso è stato causato da un fatto raro in sé (ad esempio: un terremoto) e raro in riferimento al luogo ed alla situazione in cui si verifica (perciò non lo è il terremoto in una zona sismica), che non abbia alcuna attinenza con i rischi tipici connessi a quel particolare animale ed a cui non si possa resistere.
1.4. L'obbligato. Secondo l'art. 2052 c.c., risponde dei danni causati dall'animale anche chi, pur non essendone proprietario, lo possieda o lo abbia in uso, ma solo se ne tragga un utile economico (ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto, odi fatto traeva). Per tale ragione, secondo la Corte di Cassazione "il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi". Per possesso, od uso, si intende un rapporto con l'animale che ne consenta la gestione ed una qualche forma di controllo, anche se si tratti di rapporto puramente fattuale: anche se, cioè, esso non discenda da alcun tipo di contratto esplicito con il proprietario, il quale, però, deve essere consenziente (se, dunque, l'addetto al maneggio, comportandosi come proprietario del cavallo, all'insaputa del padrone, lo noleggia ad un cavaliere per una cavalcata ed, in questo periodo, l'animale causa danni, di essi risponde, comunque, il padrone del maneggio). La responsabilità del proprietario, del possessore e dell'usuario è alternativa: quando sia dimostrata quella esclusiva di uno di tali soggetti, è automaticamente esclusa quella degli altri.
1.5. La prova del danno. In ogni caso, è onere di chi ha subito il danno e pretende il risarcimento dimostrare che esso danno è conseguenza immediata e diretta del comportamento dell'animale. Di norma, ciò non pone alcun particolare problema, tranne quando si sostenga che il danno è stato causato da un branco di animali (o sciame, o mandria, o gregge) appartenenti a più proprietari (o, comunque, posseduti od usati da persone diverse). In tal caso, infatti: - se il danneggiato riesce a provare che il danno è stato causato dall'intero branco, saranno responsabili in solido tutti i proprietari (possessori, usuari); - se il danneggiato riesce a provare che il danno è stato causato da uno o più animali determinati, all'intero del branco, sarà responsabile il proprietario (possessore, usuario) degli animali in questione (o i proprietari - possessori, usuari - in solido, qualora appartengano a più persone); - se il danno non è stato causato dall'intero branco, ma il danneggiato non riesce a provare quale animale lo abbia in concreto determinato, nessuno dei proprietari (possessori, usuari) è responsabile.
2. LA RESPONSABILITÀ AMMINlSTRATIVA.
Il codice penale prevede, all'art. 672, la contravvenzione di "omessa custodia e mal governo di animali". Per effetto della legge n. 689/81 tale ipotesi è ora depenalizzata e punita con l'ammenda da L. 50.000 a L.500.000 (o, meglio, con il corrispettivo in Euro). L'art. 672 c.p. punisce, sostanzialmente, colui il quale, esercitando un potere di fatto su di un animale, che gli consenta un minimo di controllo sul comportamento dello stesso, viene meno, in vario modo, all'obbligo di custodia derivantene. E', peraltro, richiesto che l'animale sia pericoloso, o che le modalità dell'abbandono possano costituire un pericolo per l'incolumità pubblica (ed, in entrambe i casi, il pericolo andrà accertato in concreto, salvo si tratti di animali "intrinsecamente" pericolosi, come, ad esempio, i cani da guardia), o, infine, che l'animale venga affidato a persona non esperta. L'ampiezza del concetto di possesso in materia di illeciti penali od amministrativi, maggiore che in materia civilistica e la formulazione della norma, consentono di perseguire perfino colui il quale detenga di fatto, anche momentaneamente, l'animale altrui, senza trarne alcun utile (ricordiamo come, al contrario, questi non sia responsabile ex art. 2052 c.c.). D'altro canto, la responsabilità oggettiva è un'ipotesi assolutamente eccezionale in campo penale od amministrativo e l'articolo in esame, in linea con tale principio, prevede una normale responsabilità per dolo o colpa, di modo che non è richiesta la prova del caso fortuito, dovendo, al contrario, l'accusa dimostrare la sussistenza almeno della colpa. Siccome la responsabilità penale od amministrativa non è alternativa a quella civile, ma con essa concorrente, qualora nel comportamento del proprietario, possessore od usuario dell'animale che abbia cagionato danni sia possibile ravvisare gli estremi dell'omessa custodia, egli, oltre a dover risarcire i danni ex art. 2052 c.c., sarà anche tenuto a pagare l'ammenda prevista dall'art. 672 c.p.
3. IL DANNO RISARCIBILE.
Molto spesso, nei giudizi in cui si chiede il risarcimento del danno subito, oltre a quello normale, consistente nel ristoro della perdita economica sofferta e/o del guadagno non realizzato (danno emergente e lucro cessante), vengono richiesti anche i cosiddetti "danni morali". Ora, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che il risarcimento del danno morale è possibile solo quando il comportamento di colui il quale ha causato il danno possa astrattamente rientrare in un'ipotesi di reato. Per quanto a noi interessa, dunque: se nella condotta del proprietario, possessore od usuario dell'animale che ha causato il danno è ravvisabile quantomeno la colpa; se tale condotta concreta un'ipotesi di reato; se, infine, il giudice, nel condannare, ricollega esplicitamente la responsabilità del proprietario, possessore od usuario al suo comportamento colposo, egli dovrà risarcire anche i danni morali eventualmente richiesti dal danneggiato. Se invece, il suddetto proprietario, possessore od usuario, pur non riuscendo a dimostrare il caso fortuito, fornisce prova di aver adoperato tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'evento dannoso, egli sarà tenuto a risarcire il danno emergente ed il lucro cessante, ma non i danni morali.
4. LE API
4.1. Le api nel codice civile. Il codice civile non prende in considerazione esplicitamente le api se non come sciame, cioè come "universitas rerum", e vi dedica, in ogni caso, un solo articolo, il 924, che, sostanzialmente, regola i rapporti patrimoniali tra l'allevatore ed il proprietario del fondo in cui questo si sia introdotto per inseguire il suo sciame, stabilendo che il proprietario del fondo non può impedire l'ingresso dell'allevatore (a meno che, ex art. 843, comma 3, c.c., non gli consegni personalmente lo sciame), ma ha diritto ad un indennizzo se subisce dei danni. I danni in questione, si badi, non sono quelli causati dallo sciame, sebbene quelli causati dall'allevatore nell'introdursi nel fondo e durante l'inseguimento. Questa particolare categoria di danni non dà, però, luogo a risarcimento, ma ad indennizzo (perché l'attività dell'allevatore, consistente nell'inseguire lo sciame, è lecita e non pericolosa in sé), la qual cosa, in concreto, significa che la somma dovuta verrà stabilita dal giudice secondo equità e non è commisurata al danno subito (ma, di norma, inferiore). Non trattandosi di responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., opereranno le normali regole relative all’art. 2043 c.c. (sarà, cioè, il danneggiato a dover provare, oltre al danno, la colpa dell'allevatore). Nell'ultima parte, l'art. 924 tratta poi di un modo di acquisto a titolo originario specifico degli sciami ed affine a quello stabilito per gli animali mansuefatti. Affine, ma non identico perché le api non sono considerate animali mansuefatti, non avendo acquisito la cosiddetta "consuetudo revertendi". Per quanto concerne i danni prodotti dalle api, è opinabile se essi diano luogo ad una responsabilità dell’allevatore ex art. 2052 o 2043, perché se da un lato le api possono essere considerati animali domestici (ancorché non mansuefatti) e, sicuramente non vivono in uno stato di assoluta libertà, dall'alto il potere di controllo dell’allevatore sul loro comportamento è realmente minimo. La giurisprudenza, però, sembra uniformemente orientata verso l’art. 2052. Ciò premesso, prenderemo in considerazione alcune situazioni particolari da cui può derivare una responsabilità per danni dell'allevatore.
4.2. La confusione degli sciami. Si ha quando lo sciame di un apicoltore si introduca nell'arnia di un altro apicoltore e qui permanga, confondendosi con quello esistente. In questo caso, indipendentemente dalla tempestività e durata dell'eventuale inseguimento, la proprietà dello sciame fuggitivo non può essere regolata dall'art. 924, perché non e materialmente possibile separare gli sciami. A questo punto, ai sensi dell'art. 939 c.c., se il valore dei due sciami è pressappoco uguale, o se non è possibile determinarne il reciproco valore, il nuovo sciame, formato dai due preesistenti, diverrebbe proprietà comune dei due allevatori; se, invece, si prova che uno dei due sciami era di valore molto superiore all'altro, la proprietà di entrambi passerebbe al proprietario di quest'ultimo, salvo i conguagli stabiliti dal citato articolo. E' evidente che, in ogni caso, i due allevatori possono accordarsi per regolare diversamente i loro rapporti di proprietà. Entrambe le ipotesi, comunque, non possono configurarsi come eventi dannosi, perché, altrimenti, il proprietario dello sciame fuggitivo sarebbe danneggiato dalle sue stesse api e si troverebbe nella paradossale situazione di dover chiedere il risarcimento a sé stesso. Diverso, invece, il caso in cui lo sciame fuggitivo sia stato attirato ad arte da un apicoltore nella propria arnia, o, comunque, quest'ultimo non abbia adottato tutte le precauzioni opportune ad evitare la confusione degli sciami. In questa eventualità vi è senz'altro, per l'apicoltore a cui è fuggito lo sciame, un danno, che, però, non può essere considerato come danno cagionato dagli animali, epperciò andrà risarcito ex art. 2043 c.c..
4.3. Il furto di miele. E' pacifico che l'allevatore a cui viene saccheggiato il miele andrà incontro ad una minore produzione, epperciò ad un danno. Altrettanto pacifico che detto danno sia prodotto dalle api di un altro allevatore, sicché si rientrerebbe nelle previsioni dell'art 2052 c.c.. Bisogna, però, considerare che la situazione può anche essere ricondotta alla disciplina della specificazione (art. 940 c.c. prima ipotesi, vista la difficoltà di quantificare la manodopera delle api). Anche qui è ammesso che i due apicoltori regolino diversamente i loro rapporti. Dall'esperimento dell'azione di danni, il saccheggiato ritrarrebbe certamente una maggior somma, posto che potrebbe chiedere un risarcimento pari al valore del prodotto finito che non potrà essere messo in commercia mentre, in base alla disciplina della specificazione, egli avrebbe diritto unicamente al valore del miele grezzo saccheggiato. D'altra parte, in caso di azione di danni, il proprietario delle api che hanno saccheggiato potrebbe sottrarsi ad ogni responsabilità- e quindi ad ogni pagamento - dimostrando il caso fortuito; al contrario, il prezzo della materia è sempre e comunque dovuto, ex art. 940 c.c..
4.4. Le punture subite da terzi. Secondo i principi dell'art. 2052, l'allevatore, il possessore delle arnie e colui che le ha in uso non è tenuto ad alcun risarcimento se prova che l'evento dannoso è stato causato esclusivamente dal comportamento imprudente del danneggiato, o dal fatto di un terzo estraneo all’attività, oppure che ricorre l'ipotesi del caso fortuito. In tutti gli altri casi egli sarà responsabile e dovrà risarcire i danni non patrimoniali se verrà ravvisata una sua colpa (nel qual caso vi sarebbe anche una responsabilità ex art. 672 c.p.). E’ evidente che il problema maggiore, in queste evenienze, è l'eventuale reazione anafilattica nella persona punta, poiché essa potrebbe non venir considerata dal giudice un caso fortuito, rappresentando un rischio tipico (ancorchè, per fortuna, non frequente) delle api. Se una persona, però, sa dì essere allergica alla puntura delle api e, ciononostante, si reca in prossimità degli alveari senza avvisare l'apicoltore della propria allergia, quest'ultimo non sarà tenuto a rispondere anche degli eventuali danni da shock anafilattico qualora riesca a provare che il danneggiato era a conoscenza del rischio che correva, ma non aveva avvisato in anticipo l’apicoltore stesso. Viene qui in considerazione il problema della distanza degli alveari dai confini del fondo. Allo stato attuale non vi è alcuna norma statale che imponga una distanza specifica, perché la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'art. 890. La Suprema Corte ha tuttavia stabilito che: "L'apicoltore, nella tenuta delle arnie non può ritenersi esonerato dal dovere di prudenza che gli impone di collocare gli alveari a distanza tale dal confine, da impedire agli sciami l'invasione dei fondi contigui, restando l'esercizio di tale attività subordinato al rispetto del prevalente diritto alla incolumità e sicurezza delle persone" (Cass. civ., 16 ottobre 1991, n. 10912). Quale distanza debba considerarsi sufficiente ad impedire agli sciami l'invasione dei fondi finitimi è questione complessa: per le Regioni che hanno emanato norme esaustive in materia, è a queste che dovrà farsi riferimento, tenendo presente la distanza dai fondi confinanti è altra cosa rispetto alla distanza tra alveari o apiari, (la prima è prevista a tutela dell'incolumità pubblica, la seconda intende prevenire e regolare le possibili liti tra apicoltori confinanti); negli altri casi, a tutt'ora, rimane solo il buonsenso. Si noti che, mentre rispetto delle distanze di sicurezza, quali che esse vengano in concreto determinate, non esonera dalla responsabilità, ex. Art. 2052 c.c., perché non è sufficiente a dimostrare il caso fortuito, d’altro canto, in un giudizio risarcitorio per i danni derivati dalla puntura di un ape ad una persona la quale si trovava fuori dal fondo dell’allevatore, qualora il giudice ritenga che la distanza degli alveari dai confini non sia sufficiente, sussisterebbe la colpa dell’allevatore, eppertanto egli potrebbe essere condannato a risarcire anche i danni patrimoniali.
4.5 L’incidente stradale con dispersione dello sciame. L'ipotesi è certo ben nota ad ogni apicoltore, se non altro perché le compagnie assicuratrici rifiutano di coprire questo genere di sinistri. A rispondere di tutti i danni causati dallo sciame dispersosi, ex art. 2052 c.c., sarà il conducente dell'autoveicolo, anche se non ne è proprietario, ma solo se egli ritragga un utile economico (così ne risponde il vettore, perché è pagato per il trasporto), mentre chi trasporti le api a titolo gratuito risponderà secondo l'art. 2054 solo se i danneggiati dimostreranno che i danni loro provocati dallo sciame sono conseguenza immediata e diretta del sinistro. Concentrandoci sulle ipotesi riconducibili all'art. 2052 e precisando che ci occuperemo, evidentemente, solo dei danni causati dallo sciame, distinguiamo i casi principali:
1. Assenza di scontro con altri veicoli:
a. sinistro causato dal salo fatto del conducente del veicolo sul quale sono trasportate le api (per malore, colpo di sonno, disattenzione, eccetera) - il conducente potrà evitare il risarcimento solo provando il caso fortuito; risponderà anche per i danni morali solo se risulterà provata la sua colpa;
b. sinistro causato esclusivamente dal fatto di un terzo estraneo (ad esempio, un animale selvatico che attraversa improvvisamente la strada in assenza dell'apposita segnaletica) - il conducente che lo dimostri non è responsabile;
2. scontro con altri veicoli - qui le cose sono più complicate, perché entra in gioco la presunzione di colpa del secondo comma dell'art. 2054: pertanto, se il conducente del veicolo che trasporta le api non riesce a provare una delle ipotesi che escludono la sua responsabilità ex art. 2052 (fatto esclusivo del terzo estraneo o del danneggiato, oppure caso fortuito) egli risponderà di tutti i danni prodotti dallo sciame, ma, per quelli causati nell'immediatezza del sinistro (cioè, principalmente, per quelli causati agli occupanti dei veicoli coinvolti o in transito in quel momento), può esservi un concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti che non diano prova della loro assenza di colpa nel causare l'incidente. Si noti che, se vi è concorso di colpa, di norma ciascuno risponde dei danni in proporzione al proprio grado di colpa; siccome, però, ex art. 2052, il proprietario, possessore od usuario degli animali risponde anche se non è in colpa, in pratica sarà il giudice a dover determinare secondo equità la quota di risarcimento spettante al conducente dei veicolo che trasporta le api, qualora non sia emersa una sua colpa.
ART. 890 c.c. - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi – Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuole collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilire dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
ART. 924 c.c. -Sciami di api - Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli su fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
ART. 939 c.c. -Unione e commistione – Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenere la separazione. In caso diversa, la proprietà ne diventa comune in proporzione dal valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorchè serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. E’ inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Articolo tratto da “l’Ape nostra amica” 4/2002 a firma dell’Avv. Danilo Traghetti.
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