Legge Regionale della Campania del 29 marzo 2006, n.7 Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura
Articolo 1
Finalità
1.La regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura.
2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, è un’attività agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa è attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
3. La regione Campania si propone con la presente legge di: a) disciplinare, tutelare e sviluppare l’apicoltura regionale; b) migliorare l’allevamento delle api e le relative produzioni; c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico; d) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell’apicoltura campana; e) tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.
Articolo 2
Definizioni
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si considera: a) “apicoltore” chiunque detiene e conduce alveari; b) “imprenditore apistico” chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; c) “apicoltore professionista”, colui che esercita l’attività ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1 e successive modifiche; d) “arnia razionale”, di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili; e) “alveare” l’arnia contenente una famiglia di api; f) “alveare stanziale”, l’alveare che non è spostato nel corso dell’anno; g) “alveare nomade” l’alveare che è spostato una o più volte nel corso dell’anno; h) “apiario” due o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario; i) “postazione”, il sito di un apiario; l) “nomadismo” o “transumanza” la tecnica di conduzione dell’apiario che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno; m) “apiario di svernamento” la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.
2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: a) il miele; b) la cera d’api; c) la pappa reale o gelatina reale; d) il polline; e) il propoli; f) il veleno d’api; g) le api e le api regine; h) l’idromele e l’aceto di miele.
Articolo 3
Associazionismo
Articolo 3
Associazionismo
1. Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 27, come modificato dal decreto legislativo n.99/04.
2. Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalità economiche o commerciali, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della regione Campania; b) almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della regione Campania o esercitano l’attività apistica su tale territorio; c) gli apicoltori soci sono registrati all’anagrafe regionale degli apicoltori di cui all’articolo10; d) sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell’apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.
Articolo 4
Formazione professionale
Articolo 4
Formazione professionale
1. L’apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell’ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.
Articolo 5
Comitato regionale apistico
Articolo 5
Comitato regionale apistico
1. È istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e alle attività produttive il comitato regionale apistico costituito da: a) assessore regionale all’agricoltura e alle attività produttive o suo delegato, con funzioni di presidente; b) dirigente del settore Interventi Produzione Agricola -IPA- dell’Area Generale di Coordinamento- AGC- Sviluppo attività settore primario o suo delegato; c) dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA -dell’AGC Sviluppo attività settore primario o suo delegato; d) il dirigente del settore veterinario dell’AGC Assistenza sanitaria o suo delegato; e) rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione; f) tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all’articolo 3; g) due tecnici designati dalla federazione regionale degli agronomi della Campania e dal collegio dei periti agrari; h) un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell’università di Napoli “Federico II”; i) un esperto designato dall’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. l) un esperto designato dall’unione regionale camere di commercio.
2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della regione Campania.
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attività fino al rinnovo.
4. Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all’ordine del giorno.
5. Alla sostituzione di membri del comitato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta dello stesso soggetto che ha designato il membro da sostituire.
6. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto a maggioranza dei presenti.
7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.
8. Il comitato si riunisce presso gli uffici del Settore IPA dell’AGC Sviluppo attività settore primario almeno quattro volte l’anno ed una volta a trimestre.
9. Il comitato esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni di apicoltori.
10. Il comitato regionale apistico svolge i seguenti compiti: propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico; esprime parere e proposte agli organi della Regione su iniziative, indagini, studi relativi alle finalità di cui all’articolo 1; esprime parere per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi.
Articolo 6
Incentivi
Incentivi
1. Al fine di sostenere e di sviluppare l’apicoltura campana, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attività ed iniziative: a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti o avvio di attività apistica; b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici; c) acquisto di attrezzature specifiche per l’allevamento di sciami, di pacchi d’api e di api regine e per la transumanza apistica; d) realizzazione di locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare e adeguamento alle norme igienico-sanitarie di locali già esistenti; e) attività di formazione ed assistenza tecnica da realizzarsi a cura delle associazioni di cui all’articolo 3.
2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del: a) cinquanta per cento dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, così come individuate in attuazione della direttiva CE 268/1975, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento CE 1257/1999; b) quaranta per cento dei costi ammissibili nelle altre zone; c) novanta per cento per le attività di cui al comma 1, punto e).
3. Nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori, così come definiti dal Regolamento CE del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, articolo 8, entro cinque anni dall’insediamento, tali percentuali possono raggiungere la misura massima del sessanta per cento nelle zone svantaggiate e del cinquanta per cento nelle altre zone.
Articolo 7
Procedure per la concessione dei contributi
Procedure per la concessione dei contributi
1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge trasmettono un’istanza alla Giunta regionale che, con propria delibera, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l’istruttoria delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni.
2. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), i produttori apistici, singoli ed associati, in possesso dei seguenti requisiti: a) redditività aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel POR Campania 2000/2006; b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; c) professionalità adeguate dei conduttori delle aziende.
3. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Campania 2000/2006 e Programmi successivi.
4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi ed il contributo è concesso per il loro raggiungimento.
5. In caso di nuove attività, i soggetti richiedenti si impegnano ad acquisire tutti i requisiti di cui al comma 2 entro un anno dal decreto di assegnazione dei contributi, inutilmente decorso il quale i contributi sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali.
6. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6, le organizzazioni dei produttori apistici in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori, così come definite nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dotate di un regolamento interno che prevede l’obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall’associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta di una quota della produzione da parte del produttore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, per i produttori aderenti, l’obbligo di rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.
7. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6, gli apicoltori che non sono imprenditori apistici, se entro un anno dalla concessione degli stessi, detengono e conducono alveari ed acquisiscono tutti i requisiti di imprenditore apistico, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, impegnandosi a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
8. Beneficiano dei contributi previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera c), le associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Articolo 8
Compiti delle Aziende Sanitarie Locali
Compiti delle Aziende Sanitarie Locali
1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AASSLL, provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla corretta applicazione delle disposizioni previste in materia di polizia veterinaria.
Articolo 9
Norme di sicurezza
Norme di sicurezza
1. Gli apiari sono collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private, salvo specifici accordi con i proprietari confinanti.
2. L’apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l’apiario ed i limiti di cui al comma 1 sono interposti dislivelli, muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità, idonei ad impedire il passaggio delle api, con altezza non inferiore a due metri ed una estensione di almeno cinque metri oltre gli alveari posti all’estremità dell’apiario. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari sono collocati ad una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.
3. Gli apicoltori si adeguano alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.
Articolo 10
Anagrafe regionale degli apicoltori
Articolo 10
Anagrafe regionale degli apicoltori
1. E’ istituita l’anagrafe regionale degli apicoltori.
2. Il funzionamento dell’anagrafe di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione del codice univoco di iscrizione sono definite con decreto dirigenziale del coordinatore dell’AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all’articolo 5.
3. Il codice univoco di iscrizione è riportato sul cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell’apiario.
4. Gli apicoltori, entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l’obbligo di fare denuncia all’Asl competente per territorio specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari posseduti, tramite apposita modulistica definita con decreto dirigenziale del coordinatore dell’AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all’articolo 5.
5. Le AASSLL provvedono entro il 30 marzo dell’anno successivo a trasmettere all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario l’elenco delle denunce pervenute.
6. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, ogni alveare è identificato ai sensi del comma 2.
7. Gli apicoltori residenti al di fuori del territorio regionale, ma che intendono esercitare su di esso attività apistiche, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge.
8. Gli alveari non identificati con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 e non denunciati alle AASSLL competenti sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.
9. I trasgressori dell’obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 6.
Articolo 11
Disciplina del nomadismo
Disciplina del nomadismo
1. Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della regione Campania deve darne comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 5 giorni prima del previsto spostamento, alle AASSLL competenti per territorio, di partenza e di destinazione.
2. Gli alveari sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’ASL competente per territorio, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all’articolo 12.
3. I comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché gli enti pubblici, agevolano le dislocazioni degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
Articolo 12
Obbligo di denuncia delle malattie delle api
Articolo 12
Obbligo di denuncia delle malattie delle api
1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo di denunciare all’ASL competente per territorio le malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana, varroasi nonché le altre eventuali malattie infettive dichiarate tali dall’autorità sanitaria competente.
2. L’ASL, non appena ricevuta la denuncia, provvede agli interventi diagnostici ed informa degli esiti l’AGC Assistenza sanitaria settore veterinario e l’AGC Sviluppo attività settore primario.
3. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la distruzione dell’alveare e delle attrezzature ad esso funzionali disposta dalle competenti autorità sanitarie costituisce titolo preferenziale per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 6.
Articolo 13
Materiale infetto o sospetto di infezione
Materiale infetto o sospetto di infezione
1. E’ vietato esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto di cui all’articolo 12. Parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti tali.
2. L’ASL, se necessario, procede alla loro distruzione.
Articolo 14
Cessione di api vive
Cessione di api vive
1. Le cessioni a qualunque titolo di api vive sono effettuate solo se le api provengono da apicoltori che hanno assolto agli obblighi previsti dall’articolo 10.
2. Le api cedute ai sensi del comma 1 sono accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall’ASL, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all’articolo 12.
3. Le api provenienti da zone esterne alla Campania sono accompagnate da documentazione analoga a quella prevista al comma 2.
Articolo 15
Tutela delle api da sostanze tossiche
Tutela delle api da sostanze tossiche
1. Al fine di salvaguardare l’attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall’apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.
Articolo 16
Allevamento e selezione delle api regine
Articolo 16
Allevamento e selezione delle api regine
1. È riconosciuta l’importanza della selezione di api regine, secondo il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie e, secondo il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere della Campania.
2. E’ istituito l’albo degli allevatori di api regine, il cui funzionamento è definito con decreto dirigenziale del coordinatore dell’AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all’articolo 5.
Articolo 17
Documento programmatico per l’apicoltura
Documento programmatico per l’apicoltura
1. La Regione, di intesa con le organizzazioni professionali agricole emanazione di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, le organizzazioni e le associazioni di cui all’articolo 3 e le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie: a) tutela e valorizzazione del miele campano conformemente al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, attuativo della direttiva CE 110/2001; b) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica; c) integrazione tra apicoltura ed agricoltura; d) incentivazione dell’apicoltura; e) incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api; f) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere in funzione della biodiversità; g) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell’alveare; h) attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale; i) salvaguardia dell’ape italiana; l) tutela della sicurezza alimentare e del consumatore.
Articolo 18
Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative
1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono punite con sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma fino ad euro 200, comminate dalle competenti autorità con le modalità definite dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
2. Le autorità incaricate del controllo indicano nel verbale di accertamento delle violazioni, di cui al comma 1, le irregolarità riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
3. Per illeciti di natura tributaria si applicano le sanzioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
Articolo 19
Norma finanziaria
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede per l’ esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall’Unità Previsionale di Base -UPB- 7.7.29.224 ed allocazione della stessa somma nella UPB 2.2.77.194. 2. All’onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Articolo 20
Dichiarazione d’urgenza
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
29 marzo 2006 Bassolino
LEGGE REGIONALE : “Interventi della Regione Campania per la protezione e l’incremento dell’apicoltura” Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Nota all’ art. 2 Comma 1.lettera b): art.2135 codice civile:
LEGGE REGIONALE : “Interventi della Regione Campania per la protezione e l’incremento dell’apicoltura” Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Nota all’ art. 2 Comma 1.lettera b): art.2135 codice civile:
“1) Imprenditore agricolo. [I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2). [II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. “ Comma 1. lettera c) : Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 detta : “ Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioneamministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38", all’art. 1 così stabilisce : ” Imprenditore agricolo professionale: 1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’artitolo5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codeice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le oindennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nello settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n.1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E’ fatta salva la facoltà dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esxclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 5. L’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato. Nota all’art. 3 Comma 1 Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 : “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" all’art. 27 detta :” Requisiti delle organizzazioni di produttori" (abrogato dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2005) Decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99 citato alla nota al comma 1. lettera c) dell’art. 2 Nota all’art. 6 Comma 2 La direttiva CE n. 268/1975 riporta l’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate Art. 55 Regolamento CE 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999 : “1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: - regolamento (CEE) n. 4256/88, - regolamenti (CE) n.950/97, (CE) n.951/97, (CE) n.952/97 e (CEE9 n. 867/90, - regolamenti (CEE) (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, - regolamento (CEE) n. 1610/89. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni : - articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91, - articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92, - articolo 27 del regolamento (CEE) n.1601/92, - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93. 3. Il regolamento e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000. 4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all’adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell’ambito dei programmi." Comma 3 Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1257/1999: “CAPO II INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI Articolo 8 1. Gli aiuti per facitilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni: - l’agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni; - l’agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; - l’agricoltore si insedia in un’azienda agricola per la prima volta; - per quanto riguarda l’azienda: a) dimostra redditività; b) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; c) si insedia in qualita di capo dell’azienda. Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell’azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell’azienda. 2. Gli aiuti all’insediamento possono consistere in: - un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell’allegato; - un abbuono d’interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall’insediamento, il cui importo, equivalente al valore capitalizzato, non può essere superiore al valore del premio unico." Nota all’art. 7 Lettera a) comma 2. : Il POR Campania 2000/2006 riguarda gli “Interventi per favorire la diversificazione della attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito” Comma 6 Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 :"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" Decreto legislaivo 29 marzo 2004, n. 99 : “ Disposizioni in materia di soggetti e attività, integratà aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2.,lettere d), f), g), l) ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38" Comma 7 Articolo 2135 codice civile citato nella nota alla lettera b) comma 1. articolo 2 Nota all’art. 17 Comma 1. lettera a) Decreto legislativo n. 179 del 2004 : “”Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele" La direttiva CE n. 110 del 2001 detta norme relative alla produzione e commercializzazione del miele. Nota all’art. 20 Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione ” Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza." Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”......omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."
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