Commenti al l Decreto Legislativo n. 336
Piani di sorveglianza, Autocontrollo e controlli ufficiali
Signorini G. 1, Biagi G. 2, Nannipieri S. 3
(1) Istituto di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale - Università di Parma (
2) Dipartimento di Clinica Veterinaria - Università di Pisa
(3) Veterinario Dirigente I° livello - ASL 3 - Pistoia
Signorini G. 1, Biagi G. 2, Nannipieri S. 3
(1) Istituto di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale - Università di Parma (
2) Dipartimento di Clinica Veterinaria - Università di Pisa
(3) Veterinario Dirigente I° livello - ASL 3 - Pistoia
Introduzione
Le conoscenze scientifiche hanno ormai confermato che un fattore chiave della salute umana è rappresentato da una corretta alimentazione che, intesa in senso ampio, può essere compromessa non solo da errate abitudini nutrizionali del consumatore ma anche da fattori da lui indipendenti e non sempre facilmente controllabili e gestibili, quali l’intervento dell’uomo produttore-venditore di alimenti.
I prodotti di origine animale, come carne, latte, uova costituiscono senza dubbio la parte preponderante dell’alimentazione nei Paesi industrializzati e la sempre crescente domanda di alimenti proteici ha stimolato e condizionato lo sviluppo della zootecnia sia attraverso la selezione genetica ed il miglioramento delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione di mangimi e foraggi sia attraverso il ricorso alla somministrazione di sostanze diverse da quelle alimentari, quali farmaci, additivi, ecc.
Tra queste sostanze, quelle che sono maggiormente utilizzate per incrementare le produzioni zootecniche, sono state e sono i prodotti ad azione ormonale ed antiormonale, gli antibiotici, i b-agonisti il cui impiego, purtroppo, non è esente da pericoli di conseguenze negative, dal punto di vista igienico-sanitario, immediate sugli alimenti di origine animale e mediate sulla salute del consumatore.
Il problema del controllo dei residui nelle derrate alimentari di origine animale si è acuito con il passare del tempo per l’attenzione e l’interesse sempre maggiori che il consumatore ha rivolto a questa tematica. D’altra parte la preoccupazione è pienamente giustificata dal fatto che un numero crescente di farmaci è impiegato nelle produzioni animali esponendo il consumatore all’assunzione dei residui di queste sostanze in quantità piccole, ma per la durata di tutta una vita. Già dal 1992, in Italia con la promulgazione dei Decreti Legislativi n. 118/92 e n. 119/92, applicazione di Direttive CEE, si è cercato di risolvere questo problema prevedendo una serie di registrazioni obbligatorie da effettuarsi essenzialmente su due linee guida strettamente coordinate fra loro e che possono riassumersi nella "filiera farmaco", dalla produzione all’entrata in allevamento ed alla applicazione sugli animali e nella "filiera animale", dall’allevamento al piatto del consumatore.
In ambito europeo erano già state adottate regole relative all’individuazione ed al controllo delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica estendendole anche ad altre sostanze utilizzate in allevamento per stimolare la crescita e la produttività degli animali o a scopo terapeutico e disposizioni relative al controllo su alcuni residui di sostanze ad azione farmacologica o contaminanti dell’ambiente naturale negli animali in produzione e nei prodotti da loro derivati.
Con la Direttiva 96/22/CE l’Unione europea ha deciso di mantenere il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica o tireostatica estendendolo alle sostanze b-agoniste ad effetto anabolizzante e, considerata la necessità che la Comunità abbia un sistema efficace ed uniforme di controlli e che i singoli Stati membri rafforzino la sorveglianza ed i controlli sull’impiego di sostanze illecite, è stata emanata la Direttiva 96/23/CE "concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".
In Italia è stato promulgato il 4 agosto 1999 il Decreto Legislativo n. 336, attuazione delle due direttive precedentemente citate concernente "il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". Evoluzione della normativa in Italia Le principali fonti legislative che regolamentano il settore sono le seguenti: - Legge 3 febbraio 1961, n. 4: "Divieto dell’impiego degli estrogeni come fattore di crescita o di neutralizzazione sessuali negli animali le cui carni e prodotti siano destinati all’alimentazione umana"; - Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e relativo Regolamento di applicazione DPR 26 marzo 1980, n. 327, disciplinanti il controllo della produzione ed il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione per la tutela della salute pubblica; - Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche: "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi"; - Decreto Ministeriale 15 gennaio 1969: "Divieto per gli allevatori di detenere o somministrare agli animali sostanze ad attività ormonale ed antiormonale"; - Decreto Ministeriale 3 novembre 1981: " Divieto di vendita di medicinali (specialità di medicinali o galenici) per uso veterinario contenenti stilbenici o tireostatici"; - Circolare del Ministero della sanità n. 12 dell’8 febbraio 1988 relativa ai piani per il controllo dei residui di sostanze ormonali anabolizzanti ed antiormonali negli animali e nelle carni in attuazione della direttiva n. 86/469/CEEE del 16 settembre 1986; - Circolare del Ministero della sanità n. 6 del 13 aprile 1989 relativa alle modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 12 dell’8 febbraio 1988 concernente i "Piani per il controllo dei residui di sostanze ormonali anabolizzanti ed antiormonali negli animali e nelle carni" - Direttiva 86/469/CEE; - Decreto Legislativo n. 118 del 27 gennaio 1992: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 602/81, (CEE) n. 358/85, (CEE) n. 469/86, (CEE) n. 146/88 e (CEE) n. 299/88, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche"; - Decreto Legislativo n. 336 del 4 agosto 1999: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". Il Decreto legislativo n. 336/99 Il 4 agosto 1999 è stato emanato il Decreto Legislativo, n. 336, attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti che abroga il decreto legislativo n. 118/92, ad eccezione dell’art.15, che a sua volta abrogava la Legge n. 4/61.
Il nuovo decreto si compone di sette Capi (Campo di applicazione e definizioni; Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze; Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori; Controlli ufficiali; Misure da adottare in caso di infrazione; Importazioni;Disposizioni generali) e cinque Allegati (Allegato I: Categoria A - Sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate e Categoria B – Medicinali veterinari ed agenti contaminanti; Allegato II: Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria; Allegato III: strategia di campionamento; Allegato IV: livelli e frequenza di campionamento; Allegato V: laboratori di riferimento).
In questa sede ci preme prendere in esame gli aspetti che riguardano il settore dei controlli, dal momento che rispetto alla normativa precedente sono state apportate modifiche salienti a proposito della "globalizzazione" degli accertamenti previsti con una responsabilità ad ampio spettro, sia per quanto attiene l’esecuzione degli interventi che le adeguate misure da adottare.
Innanzi tutto bisogna sottolineare che da una lettura del decreto, in particolare dall’articolo 11 all’articolo 27, si evince che i controlli devono essere fatti lungo tutta la filiera produttiva.
Anche se spetta al Ministero della sanità coordinare l’esecuzione dei piani di sorveglianza, che devono essere idonei ad esaminare ed a mettere in evidenza i motivi per i quali sono possibili rischi di presenza di residui nei prodotti alimentari di origine animale, le regioni e le province autonome possono istituire (art. 11) nuclei operativi di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.), incaricati di compiere tutti gli adempimenti relativi al controllo del processo di allevamento degli animali e della prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all’allegato I (tabella n. 1) negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti e nell’acqua di abbeveraggio. È fondamentale che il la raccolta dei campioni ufficiali sia caratterizzata dall’elemento sorpresa: ne consegue che il campionamento deve avvenire in maniera imprevista, inattesa, in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. Più precisamente, per quanto riguarda le sostanze ad effetto anabolizzante e le sostanze non autorizzate, la sorveglianza deve essere finalizzata ad evidenziare da una parte la somministrazione illecita di sostanze vietate e dall’altra la somministrazione abusiva di sostanze autorizzate. Premesso che ciascun campione può essere analizzato per individuare la presenza di una o più sostanze, il numero minimo di animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza dipende dalla specie animale.
I campioni, prelevati in percentuale variabile e dipendente da quanti bovini, suini, ovini, caprini sono stati macellati l’anno precedente, devono essere suddivisi fra quelli raccolti direttamente in allevamento dagli animali vivi e quelli al mattatoio.
Per quanto riguarda i volatili (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini ed altro pollame), il numero minimo annuo di campioni, che possono comprendere uno o più animali a seconda dei metodi analitici impiegati e prelevati sia in azienda che al macello, è strettamente dipendente dalla produzione espressa in tonnellate di peso morto.
Anche per i prodotti dell’acquacoltura la quantità dei campioni, costituiti da uno o più pesci, è correlata alle tonnellate di produzione annua; i controlli devono essere effettuati sia in azienda, su pesci in tutte le fasi dell’allevamento compresi quelli pronti per essere immessi in commercio sia nello stabilimento di trasformazione o a livello della vendita all’ingrosso su pesci freschi, a condizione di poter risalire all’azienda di origine in caso di positività.
Ciascun Stato membro, infine, determina il numero di equini da sottoporre a controllo in funzione dei problemi presenti sul proprio territorio. Il titolare dell’azienda, intesa come il luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati e detenuti, anche transitoriamente, deve chiedere (art. 14), se non già registrato, la registrazione presso il servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Un piano di autocontrollo aziendale deve essere adottato dal responsabile dello stabilimento di macellazione in modo da essere in grado, nel caso di forniture dirette o tramite un intermediario, di accettare solamente o quegli animali per i quali l’allevatore abbia garantito il rispetto dei tempi di sospensione o gli animali d’ingrasso che non contengano residui oltre i limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati.
Anche per il responsabile dell’impianto di prima trasformazione dei prodotti di origine animale è necessario mettere in atto un piano di autocontrollo per avere l’assicurazione che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.
Possono essere commercializzati soltanto animali ai quali non siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati o che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; o gli animali che siano stati trattati con sostanze o prodotti autorizzati devono rispettare il periodo di sospensione prescritto prima che i prodotti da essi derivati arrivino al consumatore.
Le linee guida per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva, magari rafforzando le misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati d’oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità, sono stabilite dal Ministero della sanità di concerto con quello delle politiche agricole. L’articolo 15 prevede che il veterinario annoti su un registro, che può essere anche quello previsto dal D. Lgs n. 119/92, tenuto nell’azienda e conservato, almeno per cinque anni, a cura del titolare dell’azienda con le relative ricette e diverso da quello dei trattamenti, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti. L’allevatore deve annotare la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall’inizio e dalla fine del trattamento.
Queste informazioni devono essere a disposizione sia del servizio veterinario dell’Azienda unità sanitaria locale nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti che del veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione.
Come già previsto dall’articolo 14 del D. Lgs 118/92, gli animali introdotti negli stabilimenti, sia pubblici che privati, a scopo di macellazione, devono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell’allevamento di origine da conservare per almeno un anno, attestante numero, specie e categoria di animali; ubicazione dell’allevamento di provenienza; il non trattamento o la mancata somministrazione di alimenti contenenti sostanze vietate; gli eventuali trattamenti nei novanta giorni precedenti l’avvio alla macellazione, controfirmata dal veterinario; il rispetto dei tempi di sospensione.
Come abbiamo precedentemente sottolineato i controlli devono essere fatti lungo tutta la filiera produttiva, compreso il momento che riguarda la fase di fabbricazione delle sostanze ad effetto anabolizzante e delle sostanze non autorizzate nonché le fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse.
I controlli devono prendere in esame il processo di allevamento degli animali, la fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti e la fase di prima trasformazione dei prodotti di origine animale ed hanno lo scopo di evidenziare la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati a fini increto-ponderali o un trattamento illecito. Nel caso in cui un’azienda sia inserita in una rete di sorveglianza epidemiologica o aderisca ad un sistema di sorveglianza sulla qualità, i controlli, che comunque devono essere effettuati, possono essere ridotti.
Per quanto prevede l’articolo 18, il proprietario o il detentore degli animali o il veterinario curante sono tenuti a fornire, in caso di presunto trattamento illecito, tutti i documenti che motivano la natura di questo all’autorità competente.
Quest’ultima, in caso sia di sospetto che di certezza, deve altresì controllare gli animali nelle aziende di origine mediante prelievi di campioni per accertare il sospetto trattamento e soprattutto per evidenziare eventuali tracce di impianti.
Campioni ufficiali di acqua di abbeveraggio e di alimenti devono essere predisposti nelle aziende per rilevare sostanze il cui uso è vietato o che non sono autorizzate estendendo i controlli anche alla fase di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, vendita od acquisto delle sostanze ad effetto anabolizzante o non autorizzate.
Se vengono superati i limiti massimi di residui o vengono riscontrate tracce di sostanze o di prodotto non autorizzato, l’autorità competente deve mettere in atto ogni azione ed indagine utile all’accertamento in base al rilevamento effettuato. Il laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell’attuazione del piano di sorveglianza deve, oltre che ad assistere il Ministero della sanità nell’organizzazione del piano stesso, coordinare sia le attività dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi dei residui sia le procedure ed i metodi di analisi, organizzare periodicamente prove comparative, garantire l’osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti e la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento.
La sorveglianza relativa alle sostanze ad effetto anabolizzante o alle sostanze non autorizzate deve individuare sia i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate sia i casi di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate ed il campionamento deve essere mirato, valutando oltre a sesso, età, specie, sistema di ingrasso degli animali, qualsiasi informazione di cui disponga lo Stato membro e qualsiasi prova di impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria.
Eventuali risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con metodi di riferimento preferibilmente da un altro laboratorio autorizzato.
Per quanto riguarda i medicinali veterinari e gli agenti contaminanti, la sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e dei residui di antiparassitari con i livelli massimi di cui all’allegato III della direttiva 86/363/CEE nonché il controllo della concentrazione degli agenti contaminanti I prelievi ufficiali di campioni devono essere esaminati in laboratori autorizzati secondo le modalità di raccolta nonché i metodi di routine e di riferimento per l’analisi stabiliti in sede comunitaria anche sulla base dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente all’immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano.
In caso di contestazione dei risultati delle analisi, deve essere effettuata un’ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo in causa, con spese a carico dell’interessato Se gli accertamenti hanno dato risultati positivi, l’autorità competente (art. 21) deve, innanzi tutto, poter individuare l’animale e l’azienda d’origine o di provenienza e, di conseguenza, disporre un’indagine per determinare le cause della presenza di residui.
Inoltre, occorre individuare l’origine delle sostanze o dei prodotti non autorizzati o di sostanze utilizzate illecitamente, secondo i casi, nelle fasi di fabbricazione, di movimentazione, di magazzinaggio, di trasporto, di somministrazione, di distribuzione o della vendita. è ovviamente indispensabile la certezza dell’identificazione degli animali su cui sono stati effettuati i prelievi in modo che non possano in alcun caso lasciare l’azienda finché non siano disponibili i risultati dei controlli.
In base all’articolo 22 è previsto che l’autorità competente predisponga, nel caso di constatazione di trattamento illecito, il sequestro dell’allevamento con tutti gli animali interessati muniti di un contrassegno o di un’identificazione ufficiale mentre nel caso di constatazione di superamento dei limiti massimi dei residui (art. 23) viene effettuata un’indagine nell’azienda di origine o di provenienza per stabilire le cause di tale superamento ed in base ai risultati vengono prese le misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, compreso eventualmente il divieto di uscita degli animali o per prodotti dall’azienda o dallo stabilimento per un periodo determinato.
Un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell’azienda o dello stabilimento per un periodo di almeno sei mesi, con sequestro dei prodotti o carcasse in attesa dei risultati dell’analisi dei campioni prelevati, è stabilito dal comma 2 dell’articolo 23, in caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui sia negli animali che nei prodotti immessi in commercio da parte di allevatori o di stabilimenti di prima trasformazione fino ad arrivare al ritiro dal consumo umano delle carcasse o dei prodotti e al loro trattamento ai sensi del decreto legislativo n. 508/92, che li considera materiale ad alto rischio trasformabile soltanto in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della sanità o eliminabili mediante incenerimento o sotterramento rispettando adeguate precauzioni.
Il Capo V considera le misure da adottare in caso di infrazione e l’art. 25 stabilisce che gli animali di un’azienda sottoposta ad indagine, durante il periodo di sequestro, possono lasciare l’azienda d’origine solo sotto controllo ufficiale dopo che sono state prese tutte le misure appropriate in funzione della natura delle sostanze individuate. Al contrario, se il trattamento illecito è stato confermato, l’autorità competente dispone l’immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti positivi e ne ordina l’invio ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio e procede ad un prelievo di campioni su tutte le partite sospette di animali dell’azienda sotto indagine.
L’autorità competente ordina l’abbattimento di tutti gli animali sospetti presenti nell’azienda se almeno la metà dei prelievi effettuati sul campione rappresentativo risulta positiva, e per almeno i successivi dodici mesi le aziende appartenenti al medesimo allevatore sono sottoposte ad un controllo ufficiale più rigoroso per la ricerca dei residui perdendo tutti quei benefici derivanti dal sistema di autosorveglianza cui eventualmente l’allevatore aderiva. Controlli ufficiali supplementari vengono estesi anche alle aziende collegate.
L’articolo 26 stabilisce come deve comportarsi il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, se sospetta che gli animali presentati abbiano subito un trattamento illecito o un trattamento autorizzato senza che siano stati rispettati i tempi di sospensione: gli animali devono essere macellati separatamente; le carcasse e le frattaglie devono essere poste sotto sequestro, in attesa dei risultati dei prelievi effettuati sui campioni e, nel caso di risultati positivi, il materiale deve esser inviato ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.
Nel caso in cui il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione abbia a disposizione elementi che gli consentano di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione, ne differisce la macellazione mentre se conclude che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito, ne dispone l’abbattimento e l’invio alla distruzione o, se consentito, ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.
Le sanzioni L’art. 32 prende in considerazione l’aspetto sanzionatorio. è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni o con l’ammenda da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni il responsabile d’azienda che commercializza animali sottoposti a trattamenti o con sostanze non autorizzate o illecite o, nel caso di somministrazioni autorizzate, non siano stati rispettati i tempi di sospensione.
La stessa sanzione viene comminata a chi pone in commercio i prodotti derivati da tali animali. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, il titolare d’azienda, intesa come qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui sono allevati o detenuti gli animali, che non ha chiesto, se non è già registrato, la registrazione al servizio veterinario della AUSL.
Questo regime sanzionatorio si applica ugualmente al titolare dello stabilimento di macellazione che non ha adottato un piano di autocontrollo tendente ad accertare che l’allevatore garantisca che gli animali abbiano rispettato i tempi di sospensione, che negli animali da ingrasso non risultino residui superiori ai limiti massimi consentiti e che questi soggetti non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati.
Anche il titolare dello stabilimento di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve verificare che quanto sottoposto al ciclo produttivo non contenga residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze non autorizzate: in caso contrario, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, salvo che il fatto costituisca reato, è comminata a chiunque non collabora, o addirittura adotta un comportamento ostruzionistico, durante le ispezioni e nel momento in cui vengono effettuati i prelievi necessari per l’esecuzione dei piani di sorveglianza dei residui o nel corso delle indagini previste da questa norma.
Il 30 dicembre 1999 è stato emanato il D. Lgs n. 507 sulla "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205". Al Titolo I, Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti, Capo I, Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi, art. 1, Depenalizzazione, si recita che "sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell’allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni".
L’elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate riporta anche il Decreto Legislativo n. 336 del 4 agosto 1999: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". Gli art. 2 e 3 del D. Lgs n. 507/99, riguardano rispettivamente le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie.
In particolare, le violazioni indicate dall’art. 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro il cui ammontare, è determinato in base al tipo di punizione cui era soggetta la violazione commessa.
La sola pena della multa o dell’ammenda comporta una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria stabilita dalla violazione stessa, o comunque non inferiore alle cinquecento mila lire; la pena della reclusione o dell’arresto, alternativa a quella della multa o dell’ammenda, comporta una somma compresa tra i quindici ed i novanta milioni di lire quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno e da venti a centoventi milioni negli altri casi; la pena della reclusione o dell’arresto, sola o congiunta a quella della multa o dell’ammenda, comporta una somma compresa tra i venti a centoventi milioni di lire quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno e da trenta a centottanta milioni negli altri casi.
Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione dei limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari o all’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista in via esclusiva, o aumentata di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all’arresto o al doppio della somma, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all’arresto.
Le sanzioni amministrative accessorie sostituiscono le pene accessorie e si applicano nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono.
Valutazioni conclusive In questa breve disamina del D.Lvo n. 336/99, ci siamo limitati a valutare gli articoli che riguardano i piani di sorveglianza, l’autocontrollo ed i controlli ufficiali. Da questo punto di vista, scopo della norma è quello di rendere maggiormente responsabili i produttori e tutti gli operatori del settore dell’allevamento per quanto riguarda la qualità e l’innocuità dei prodotti di origine animale favorendo i sistemi di autocontrollo attuati dalle associazioni di produttori che possono fornire un importante contributo alla lotta contro l’impiego illecito di sostanze intese a stimolare la crescita e le produzioni per poter fornire al consumatore garanzie sufficienti.
La Comunità per certificare in modo univoco la qualità dei prodotti necessita di un sistema di controlli efficace ed uniforme basato su piani di sorveglianza dei residui incentivati, rafforzati ed organizzati a livello comunitario in modo che in tutti gli Stati membri la lotta contro l’uso illecito dei fattori di crescita e di produttività negli allevamenti risulti valida.
Per quanto riguarda le corresponsabilità degli operatori relativamente all’autocontrollo e le modalità della sorveglianza sulla filiera produttiva da realizzarsi dalle parti interessate, l’articolo 14 del D. Lgs n. 336/99 prevede l’emanazione di linee guida da parte del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Anche la frequenza dei controlli ufficiali sarà gestita in funzione dell’appartenenza dell’azienda d’origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza della filiera produttiva. La lettura della norma ha fatto, comunque, scaturire alcune perplessità di ordine interpretativo.
Innanzi tutto la definizione che viene data di "azienda" all’articolo 1: "qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente". Diventano "azienda", anche tutti quegli allevamenti familiari per autoconsumo, nonché coloro che detengono anche un solo animale, come un cavallo detenuto a scopo sportivo, terapeutico o per diletto.
Tutti questi soggetti, quindi, ed in particolare i possessori di cavalli, dovranno munirsi del registro dove annotare i trattamenti, previsto dall’articolo 4, comma 3. Lo stesso dovranno fare i titolari delle scuderie, dei maneggi e degli ippodromi, con le conseguenze che è facile immaginare. Inoltre, il decreto non chiarisce se debba essere individuato un veterinario responsabile di tale registro, alla stregua del veterinario responsabile dell’armadietto dei medicinali previsto dal D. Lgs n. 119/92, o se tale registro possa restare a disposizione dell’allevatore e possa, ogni volta, essere compilato da un veterinario diverso.
Altro obbligo previsto per i titolari dell’azienda è quello della registrazione (art. 14, comma 1): tale obbligo, se disatteso, è sanzionato pesantemente, addirittura fino a sessanta milioni!. Per la definizione che, come abbiamo visto precedentemente, viene data di "azienda", si deduce che anche colui che alleva, per esempio, 10 polli e 20 conigli per autoconsumo, o l’appassionato che tiene un cavallo da concorso deve, obbligatoriamente, registrarsi.
L’articolo 15 prevede che il veterinario curante annoti su un registro "diverso da quello indicato all’articolo 4" tutti i trattamenti prescritti od eseguiti e tale registro può essere quello dei trattamenti previsto dal D. Lgs n. 119/92. In base a questa disposizione, si impone a chiunque possegga anche un solo animale da reddito, la tenuta di due registri, quello espressamente definito "dei trattamenti" (D. Lgs n. 119/92 e D. Lgs n. 336/99) e quello previsto all’articolo 4.
L’articolo 26, comma 2, stabilisce che, nel caso il veterinario ufficiale del macello disponga di "elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è stato rispettato il tempo di sospensione" ne debba differire la macellazione.
Riteniamo che il provvedimento rimanga nel vago innanzi tutto circa la natura degli "elementi" da considerare. Infatti, se si tratta di un sospetto, il comportamento da osservare è stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, che prevede la macellazione separata ed il sequestro delle carcasse e delle frattaglie con il prelievo di campioni ed i successivi esami; se si tratta di certezza, ci troviamo di fronte ad un illecito, al limite con rilevanza penale, e devono quindi scattare tutte le azioni del caso, con sequestro degli animali, prelievo di campioni in azienda ed anche, se ritenuto necessario, con l’invio di un’informativa di reato. In ogni caso, il semplice differimento della macellazione sembra un comportamento difficilmente comprensibile o giustificabile, sia per il consumatore sia per l’allevatore, entrambi penalizzati, l’uno dal punto di vista del rischio alla salute e l’altro dal punto di vista economico.
Un altro aspetto che rende questo comma estremamente critico dal punto di vista applicativo è quello concernente il rispetto delle norme relative al benessere animale.
A questo riguardo la domanda che sorge spontanea è: dove si mettono gli animali che non sono stati ammessi alla macellazione dal momento che le stalle di sosta annesse ai macelli, quando presenti, hanno capacità limitate? Anche il ricovero temporaneo in strutture vicine al macello può creare problemi logistici di difficile soluzione e le domande che dobbiamo porci sono molteplici: chi porta gli animali in queste strutture? Chi provvede al loro mantenimento?; Infine, prevedere di rispedire al mittente gli animali crea notevoli problemi, in particolare di tipo economico: chi paga il viaggio di ritorno? E se gli animali provengono dall’estero che cosa si deve fare? A tutte queste domande dovrebbe rispondere l’articolo 30, comma 1, che statuisce che tutte le spese ricadano sul "titolare dell’azienda o dello stabilimento, non pubblici, o del detentore degli animali o dei prodotti".
Con queste disposizioni sembrerebbe tutto chiarito e risolto: Al contrario, riteniamo che questo non sia vero in quanto il dettato dell’articolo 30 su applica "limitatamente alle ipotesi di conferma o di accertato utilizzo". In tutte le altre situazioni su chi ricade la responsabilità, anche finanziaria, delle decisioni prese? Riteniamo che il veterinario venga messo nella difficile condizione di dover prendere decisioni di così grave portata solo sulla base di "elementi" non meglio specificati. È intuitivo che le responsabilità del veterinario sono enormi, ed assolutamente non tutelate: qualora ci rovi di fronte ad un errore, sempre possibile, chi può impedire ai danneggiati di rivalersi sul professionista?
Le stesse considerazioni sono valide anche nella valutazione di quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 26, che prevede addirittura l’abbattimento e la distruzione (o lo smaltimento ai sensi del D. Lgs n. 508/92) degli animali, senza alcuna forma di indennizzo o compensatoria.
Le ultime perplessità derivano essenzialmente dall’esame delle sostanze che sono state inserite nell’Allegato I (tabella n. 1), ma soprattutto quelle contemplate nella categoria B punto 2, lettera f e punto 3, lettera f: nel primo caso si parla di "altre sostanze esercitanti un’attività farmacologica", nel secondo caso, addirittura si fa riferimento ad "altri".
Non sappiamo se tale indicazione sia il risultato di una conclusione "sbrigativa", prevista d’altra parte anche dalla direttiva 96/23/CE nel timore di dimenticare alcuna sostanza, che in un futuro molto prossimo porterà all’emanazione di Circolari esplicative in proposito.
Se però si vuole mantenere tale elencazione, suggeriamo di eliminare tutte le altre sostanze incluse nell’Allegato: bastano infatti le due categorie ricordate!
Riassunto
- Gli autori, dopo aver ricordato le principali fonti legislative che regolamentano in Italia il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica, prendono in considerazione il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999, emanato in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
In particolare, esaminano gli articoli che riguardano i piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze, l’autocontrollo e la corresponsabilità degli operatori ed i controlli ufficiali. Summary - The Authors, after revision of the Italian laws concerning the interdiction of the use of several hormonal and thyreostatic drugs, consider D. Lgs n. 336 04/08/1999, which was proclaimed according to CE/96/22 and CE./96/23 Directives. In particular, they focus the literature data on the surveillance plans of food residues and the responsability of food-handlers and official organism. Legislazione citata · · - Decreto Legislativo n. 118 del 27 gennaio 1992: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 602/81, (CEE) n. 358/85, (CEE) n. 469/86, (CEE) n. 146/88 e (CEE) n. 299/88, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche" - GURI n. 40, Supplemento ordinario, del 18.02.1992. · · - Direttiva 96/22/CE del 29 aprile 1996: "concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE" - GUCE n. L 125 del 23.05.1996. · · - Direttiva 96/23/CE del 29 aprile 1996: "concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti" - GUCE n. L 125 del 23.05.1996. · · - Decreto Legislativo n. 336 del 4 agosto 1999: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti" - GURI n. 230, Serie generale, del 30.09.1999.
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