La denuncia degli alveari ai sensi della legge Regionale della Campania n.7 del 29 marzo 2006
Adempimenti dell’apicoltore
La denuncia degli alveari di cui al comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 7 del 29 marzo 2006 deve essere effettuata ogni anno, in forma scritta, presso l'Unità Sanitaria Locale competente per la zona dove gli alveari stessi sono situati.
Se trattasi di alveari per i quali viene praticato il nomadismo tale adempimento deve essere effettuato presso la A.S.L competente per il territorio dove questi vengono invernati, art. 10 comma 7
La denuncia di cui sopra deve essere effettuata: entro il 31 dicembre di ogni anno .
Qualora la denuncia venga effettuata a mezzo posta, per la valutazione del rispetto dei termini fissati per la stessa, si tiene conto della data risultante dal timbro postale.
Gli apicoltori che detengono apiari situati in località non ricadenti nel territorio di competenza di una sola Unità Sanitaria Locale devono effettuare una denuncia per ciascuna A.S.L. interessata.
La denuncia deve contenere oltre alle generalità dell'apicoltore la dislocazione ed il numero di alveari componente ciascun apiario presente nel territorio di competenza dell'A.S.L. interessata, specificando, inoltre se per gli stessi viene praticato il nomadismo apistico.
Il numero di alveari componenti l'apiario si riferisce a quelli presenti al momento della denuncia.
Qualora sia stato attribuito e comunicato la denuncia deve contenere anche il codice d'identificazione dell'apicoltore.
I dati da riportare nella denuncia sono riportati in dettaglio nell'allegato modello facilmente scaricabile in formato Word.
Adempimenti delle AA.SS.LL.
In attuazione di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 10 della L.R. n.7 del 29 marzo, le AA.SS.LL provvedono entro il 30 marzo dell’anno successivo a trasmettere all’AGC Sviluppo Attività Settore primario l’elenco delle denunce pervenute.
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