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Bozza del “Disciplinare di produzione del miele”

Art.1
Finalità
L'Associazione, “……………………………………", punta all'ottimizzazione del miele, garantendo le caratteristiche di naturalità, qualità e freschezza del miele prodotto nella provincia di ………………… nel rispetto di un disciplinare di produzione mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio.
Il disciplinare vuole definire i requisiti che devono essere soddisfatti per utilizzare il marchio per la commercializzazione del miele prodotto nella Provincia di …………………….. Gli obiettivi del disciplinare sono:
1)valorizzare la produzione di miele nella Provincia di ………..............................................…...
2)rendere riconoscibile il prodotto al consumatore finale garantendone la qualità;
3) garantire il mantenimento e la miglior diffusione in loco delle tecniche tradizionali di produzione e trasformazione;
4)rendere possibile la costituzione di un circuito di qualità locale cui partecipino produttori, trasformatori, distributori a vario titolo;
5)diffondere la corretta conoscenza del prodotto e delle sue caratteristiche nutrizionali.
A tale marchio possono aderire i soci dell'Associazione, che l’ha promosso registrato e n'è prima aderente, che operano con gli alveari sia nomadi sia stanziali nella provincia di ……………............ e che s'impegnano a produrre nel rispetto del disciplinare di produzione. Il marchio è costituito da............................. circoscritto in un cerchio su fondo…………………………. bordi da tre filetti di colore verde, bianco e rosso che richiama la bandiera italiana. L'uso del marchio si rende concreto con l'utilizzo del sigillo di garanzia dell'Associazione, contenente il logo registrato di "………………….……………" e l'eventuale utilizzo dell'etichetta.
Art. 2
Caratteristiche del miele:
Gli aderenti al marchio, ai fini di una più precisa caratterizzazione che n’esaltano l'alta qualità naturale, la genuinità, la freschezza, la salubrità dovranno attenersi alle seguenti successive restrizioni:
• II miele dovrà essere esclusivamente di provenienza floreale o da secrezioni naturali di altre parti d’erbe e piante;
• II contenuto d’acqua deve essere inferiore al 18%.
• II contenuto di HMF ( idrossimetilfurfurale ) non deve superare la soglia massima di 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
• La consistenza deve essere assolutamente naturale e tipica del miele, unicamente dipendente dalla varietà dei pascoli frequentati dalle api e dai naturali processi di cristallizzazione che subisce con una conservazione in contenitori d’acciaio inox o vetro, in luogo scuro e ventilato, a temperatura ambientale (mediamente tra 10 - 20 °C). • L'indice diastasico medio non dovrà essere inferiore a 10 unità/g.
• II miele non dovrà contenere neppure tracce di pesticidi, insetticidi, anticrittogamici o in ogni caso di sostanze estranee alla sua naturale composizione, zuccheri o amidi convertiti compresi.
• Dovrà presentare uno stato fisico stabile e senza difetti organolettici.
Art. 3
Norme per la conduzione degli alveari
Il miele, contrassegnato dal marchio di cui al precedente articolo, deve essere prodotto tenendo conto delle seguenti norme:
a) II pascolo delle api
• le aree di raccolta dove bottinano le api devono essere accuratamente selezionate e quindi lontane, da eventuali fonti d'inquinamento e contaminazione, da aree metropolitane, da insediamenti industriali e da grosse arterie stradali e lontane da colture intensive che prevedono l'impiego di pesticidi pericolosi per l'ambiente.
b) l'apiario
• deve essere disposto in zone esterne ai centri abitati, le arnie poste a una distanza minima di 20 cm. dal suolo e ben arieggiate, in modo che le api e i loro prodotti non ne risentono dell'umidità o della temperatura, del suolo, che può influire sulla qualità delle produzioni.
c) la scelta delle arnie
• le arnie devono essere esclusivamente di materiale naturale, come il legno, che garantisce la giusta traspirazione, benefica sia per le api sia per i prodotti immagazzinati nelle celle, anche se presentano durata e robustezza inferiori rispetto a quelle in materiali compositi, devono essere verniciate solo all'esterno con vernice ad acqua;
• i telaini devono essere in legno e i fogli cerei in pura cera d'api;
• i favi del nido devono essere sostituiti entro cinque anni, a rotazioni cicliche almeno due l'anno, poiché contribuiscono enormemente alla possibile soluzione di problemi sanitari.
• i favi dei melari devono essere al momento della posa, vuoti, puliti, e non devono essere stati occupati da covata, nel tempo devono essere regolarmente sostituiti.
Art. 4
Interventi sanitari
La gestione sanitaria dell'apiario dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
• la sostituzione periodica delle regine, in media ogni due anni;
• la disinfezione delle arnie e dei telaini può essere di tipo termico o chimico ( soda caustica, ipoclorito di sodio al 20%) e con radiazioni gamma:
• per la conservazione della cera è ammesso l'uso d'anidride solforosa, di zolfo e di Bacillus Thunngensis;
• gli alveari, non dovranno essere sottoposti a trattamenti contenenti principi attivi chimici, sono consentiti solo trattamenti con prodotti naturali e in via eccezionale, i presidi sanitari autorizzati ma sempre in assenza di melario e rispettando il periodo di cadenza del prodotto utilizzato prima di riposizionare i melari;
• l'uso di questi prodotti potrà avvenire a seguito di un preventivo parere della commissione di controllo;
• alla presenza di peste americana e peste europea eliminare tutto il materiale contaminato tramite incenerimento;
• gli sciami di provenienza ignota prima di immetterli nell'apiario, devono rispettare il periodo di quarantena.
Art. 5
La nutrizione delle api
La nutrizione può avvenire in condizioni ambientali di particolare criticità degli alveari, previa comunicazione alla Commissione di controllo del marchio che determina modo e tempi;
• la nutrizione deve essere sospesa almeno 15 giorni prima della posa dei melari.
Art. 6
La raccolta melari
• all'inserimento del primo melario e obbligatorio inserire l'escludi regina;
• la raccolta del miele dagli alveari deve avvenire, solo ed esclusivamente, con i metodi meccanici d'allontanamento delle api, riconducibili all'apiscampo, scuotimento e spazzolatura o il soffiatore ad aria compressa;
• possono essere sottoposti a smielatura solo quei favi del melario che non hanno ospitato covata;
• è vietato, nel prelievo dei melari, usare materiali chimici apirepellenti;
• nell'affumicatore, è consentita utilizzare elementi vegetali secchi non lavorati e juta, e dovrà essere usato lo stretto indispensabile.
Art. 7
Norme per l'estrazione del miele
E' vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature nel laboratorio, non idonei dal punto di vista igienico - sanitario o in ogni modo in grado di compromettere la salute delle api e la salubrità del miele.
a) l'estrazione
• L'estrazione del miele deve essere eseguita solo tramite centrifugazione;
• Nella fase d’estrazione, qualora il miele si presenti eccessivamente umido, è consentito un trattamento con corrente d'aria calda o secca con idoneo deumidificatore, la temperatura dell'ambiente del trattamento non deve superare i 35° C.
b) la filtrazione
• E' obbligatorio filtrare il miele, utilizzando un filtro a sacco di porosità compresa tra i 100 e i 500 micrometri anche se durante la fase della centrifugazione è già stato utilizzato un filtro a rete.
e) la decantazione
• Nella fase di decantazione, devono essere utilizzati recipienti d'acciaio inox di dimensione e portata variabile; • Al termine della decantazione, se il prodotto è venduto, deve essere posto in recipienti ermetici.
• Per la vendita all'ingrosso, i recipienti possono essere di plastica, acciaio inox. e/o altri contenitori consentiti per uso alimentare.
Art. 8
L 'invasettamento
• Per favorire l'invasettamento è consentito mantenere nel laboratorio una temperatura di 30 - 35 °C o in casi eccezionali e sotto il controllo della commissione del Marchio intervenire con trattamento termico inferiore ai 40 °C per meno di 24 ore.
• II miele deve essere confezionato attenendosi alle disposizioni previste dallo Stato Italiano nella legge n° 753 del 12 ottobre 1982 e successive modificazioni.
• Come contenitori devono essere usati vasi in vetro bianco trasparente; la chiusura deve essere realizzata con capsule metalliche ad avvitamento o con diversa personalizzazione autorizzata dalla Commissione del Marchio.
• I vasi devono essere sterili e di primo utilizzo (non riciclati) e dovranno avere l'idoneità per alimenti.
• durante il confezionamento del miele è vietato inserire qualsiasi sostanza estranea (conservante)
• Esso dovrà avvenire di regola, (tranne eccezioni autorizzate dalla Commissione del Marchio) finché il miele è allo stato liquido (di stagione).
• Per la vendita al dettaglio, il prodotto deve essere confezionato in recipienti di vetro (100 gr, 250gr, 500 gr, lOOOgr).
• E' assolutamente vietato, la pastorizzazione e la sterilizzazione del miele.
• Nel caso è necessario, il trattamento termico nella fase d'invasettamento, cristallizzazione guidata o di trasferimento dopo l'estrazione, la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;
• Sono consentite miscelazioni tra mieli provenienti da diverse località immediatamente dopo la smielatura e quindi ancora allo stato liquido, purché prodotto da apicoltori aderenti al marchio e operanti con alveari stanziali o nomadi all'interno della provincia di ………...........................
• E’ vietato qualsiasi intervento sul miele che può causare una modificazione della struttura fisica naturale, a garanzia della verginità e integralità del prodotto, che deve mantenere per l'alimentazione umana le stesse caratteristiche del miele conservato negli alveari come scorta a disposizione delle api.
Art. 9
La conservazione
• II miele deve essere conservato, sia prima sia dopo il confezionamento, in locali freschi.
Art. 10
La commercializzazione.
Gli apicoltori, aderenti al marchio di cui all’art.1, devono rispettare i prezzi minimi indicati dalla stessa organizzazione titolare del marchio (non possono commercializzare a prezzi inferiori a quelli che annualmente saranno indicati per l’ingrosso e per il dettaglio).
Art. 11
Norme Generali sui Controlli Organi di controllo
L’Associazione …………………………………………… al fine di verificare il rispetto del presente disciplinare, a cadenza triennale nomina una commissione di controllo composta da tre soggetti:……………………………………..
L'esame organolettico e il controllo dei requisiti chimico-fisici del prodotto sono svolti dall'Università di ………………….secondo le metodologie fissate dal presente disciplinare. In casi particolari di urgenza e/o necessità o d’indisponibilità degli organismi sopraindicati, detti controlli possono essere svolti da laboratori privati che offrano sufficienti garanzie di obiettività e d’imparzialità nei confronti di ogni produttore soggetto alla commissione di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante della Commissione di controllo, può disporre controlli sul mercato e nelle aziende, volti ad accertare la mancata rispondenza alle disposizioni disciplinari.
Art. 12
Revoca dell’uso del marchio.
Qualora la Commissione di controllo del marchio riscontri delle inadempienze alle norme previste dal presente disciplinare, comunica l’inadempienza al titolare del marchio per la revoca dell’uso del marchio al socio, il quale può presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla decisione di revoca.
Se la pronuncia non avviene entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento, il ricorso è da ritenersi accolto. L’apicoltore cui è revocato l’uso del marchio, non potrà farne nuova richiesta. Ove per l’inosservanza del presente disciplinare, siano riscontrati dei danni all’immagine del marchio, il titolare del marchio gli muoverà azione legale per il risarcimento dei danni morali e materiali. I proventi serviranno per riqualificare di nuovo il marchio.
Art. 13
Regolamento per l’uso del marchio.
Gli apicoltori che intendono richiedere l’uso del marchio collettivo, “…………..” possono presentare domanda all’Associazione …………………………, entro il 31 marzo dell’anno di primo utilizzo, specificando:
•Dati anagrafici del richiedente.
• Numero e tipologia di alveari, loro ubicazione.
•Tipologia di conduzione, specificando l’ubicazione se stanziale e le postazioni se nomade.
• Estremi, dell’autorizzazione dei locali adibiti alla lavorazione.
• Sistemi adottati nella lotta anti-varroa, con l’indicazione di tempi e modi.
• Riconoscimento all’Associazione titolare del marchio, il diritto di rivalsa per eventuali danni arrecati all’immagine del marchio stesso.
La Commissione del Marchio, esaminate le domande, esprime il suo parere sull’idoneità all’ammissione. In caso di parere negativo, ne darà immediata comunicazione al richiedente, il quale potrà, entro 10 giorni dal ricevimento, inviare l’eventuale contestazione alla medesima Commissione.
a) II socio utilizzatore del sigillo di garanzia dell’Associazione, può continuare a utilizzare la propria etichetta.
b) L'Associazione …………………………….., con delibera del Consiglio Direttivo al fine di favorire lo sviluppo del marchio interverrà con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e secondo i modi sostenibili e più consone, per favorire e valorizzare il miele commercializzato nel rispetto del disciplinare.
c) II presente disciplinare può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione e a maggioranza assoluta.
d ) i sigilli di garanzia, acquistati dal socio utilizzatore nel rispetto del disciplinare di produzione, non sono cedibili, vendibili e utilizzabili se non dal soggetto che ne ha fatta richiesta scritta all'Associazione; pena il ritiro della concessione all'uso del marchio.
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