Le distanze in apicoltura 1° parte
Le distanze tra gli apiari e i confini nelle zone molto frazionate e urbanizzate, sono state soggette a continue controversie.

La legge del 24 dicembre 2004 n. 313, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/2004) ha disciplinato nell’art. 8 le distanze minime degli apiari da rispettare dai confini pubblici e privati. fig. 2 . E’ chiaro che nel caso sono vigenti disposizioni più restrittive, stabilite da norme regionali, provinciali o comunali, devono essere rispettate tali norme. In ultima ipotesi il Sindaco ha poi la facoltà qualora si renda indispensabile tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, di imporre con ordinanza sindacale opportune modalità e limiti nell’allevamento delle api. In un certo senso, la norma sulle distanze, ha la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietà finitime, al fine di assicurare la simultaneità e la possibilità del contemporaneo esercizio dei diritti relativi, da parte dei singoli proprietari confinanti, adattando così le opposte esigenze di godimento di ciascun proprietario.
Lo scopo di quest’articolo è quello di fornire un utile approfondimento e una guida da consultare per poter affrontare con cognizione i principali problemi che possono sorgere sulle distanze minime previste dalla legge tra gli apiari e i confini pubblici e privati.
Leggendo l’art. 8 si denota che, “Gli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private” tale distanza stabilita per l’installazione di apiari, così come sono stati definiti all’art. 2 della stessa legge al comma 3 lett. c, verso i confini di proprietà pubbliche o private, non si deve limitare alla sola installazione degli apiari, ma per una maggiore tutela va applicata anche ad un singolo alveare. Il legislatore all’art. 8 ha imposto la distanza minima senza riferire nulla, sulla direzione di volo delle api, su come devono essere collocati e orientati gli alveari e su come si deve misurare la distanza degli apiari, dai confini. Le manchevolezze che si riscontrano nella presente legge, si possono così riassumere. La misurazione della distanza, ove esiste il locus a quo per la misurazione, in altre parole il punto di partenza, deve sempre misurarsi in senso orizzontale e perpendicolare al confine altrui, nel punto più prossimo alla porticina dell’alveare, senza tener conto dell’eventuale dislivello dei fondi che si fronteggiano.
Dalle fig. 1, 2 e 3, si osserva il modo di misurare la distanza minima dal confine, quando gli alveari sono diversamente posizionati.
Questa distanza minima dal confine può essere derogata, poiché è stato previsto nello stesso art. 8 che “Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri” (fig. 4) Il legislatore, introducendo la deroga sulla distanza da rispettare tra gli alveari e la proprietà aliena, si espresso anche qui in modo generico e aleatorio riportando, ripari idonei a non consentire il passaggio delle api d’altezza non inferiore a 2 m.
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Dove:
l1 = distanza dall’alveare all’ostacolo;
l2 = distanza dall’ostacolo al confine;
hx = altezza dell’ostacolo, misurata dalla quota d’ingresso all’alveare;
√ = radice quadrata.
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La somma delle distanze, quando è pari a quella minima imposta dalla normativa, le altezze degli ostacoli si riducono a zero. (fig. 5, 6, 7 e 8) I risultati sono facilmente ricavabili dalla tabella 1. segue......
Apisticamente Angrisani ing. Pasquale
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